Periodo di prova nel contratto di agenzia. Legittimo o no?

Periodo di prova nel contratto di agenzia. Legittimo o no?

Ormai con frequenza pressoché costante si leggono contratti di agenzia con previsione di un periodo di prova. Periodo durante il quale tanto l’agente quanto la preponente possono liberamente recedere dal rapporto di agenzia senza preavviso e senza obblighi e diritti di indennità di cessazione del rapporto.
Discussa a lungo la legittimità di una tale previsione, la giurisprudenza è giunta a considerare una clausola di tal tipo pienamente efficace, ritenendola compatibile con la struttura tipica del contratto di agenzia.
Risolto il problema dell’ammissibilità o meno di tale clausola, deve però porsi attenzione al fatto che tale periodo di prova deve avere una durata compatibile con la funzione tipica di un periodo di prova. In altri termini, il periodo di prova deve avere una durata necessaria a consentire alle parti di poter valutare l’opportunità del loro rapporto e non deve, invece, avere una durata tale da mascherare contratti a tempo determinato.
Non vi è un limite temporale disposto da una norma, ma si ritiene che sia nella maggior parte dei casi sufficiente un periodo di tempo non superiore ai n. 6 mesi, salve ipotesi in cui – per la particolarità dei prodotti di cui l’agente promuove la vendita – possa configurarsi opportuno un periodo superiore.
Un periodo di prova eccessivamente lungo potrebbe determinare l’inefficacia della clausola stessa, con conseguenze dirette in ordine al recesso ed all’eventuale obbligo/diritto di preavviso e di indennità.
Vademecum:
– analizzare la clausola prima della sottoscrizione;
– analizzare con attenzione la clausola in caso si voglia procedere al recesso o si subisca lo stesso dalla preponente.